STATUTO della società “G.A.L. Valle del Belìce – AGENZIA DI SVILUPPO – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”

ART. 1 – COSTITUZIONE
Per aderire è costituita, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti nonché dell’ art. 2615-ter del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata “G.A.L. Valle del Belìce– AGENZIA DI SVILUPPO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, quale gruppo di azione locale (GAL) per l’attuazione della strategia associativa di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005, e successive integrazioni, aggiornamenti, modifiche e proroghe, al Reg. (UE) n. 1303/2013, al Reg. (UE) n. 1305/2013, così come previsto dall’iniziativa comunitaria in materia di turismo rurale, istituita dall’art. 20, paragrafo 1, lettera C del regolamento (CE) n. 1260/1999 e succ. mod.ed integrazioni del Consiglio dell’Unione Europea recante disposizioni sui fondi strutturali e dal programma regionale elaborato ed attuato sulla base degli orientamenti adottati dalla Commissione delle Comunità europee nella comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5)e successive integrazioni,modifiche e proroghe, e del programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015 e per l’utilizzo dei Fondi Comunitari che alimentano la politica di coesione 2014-2020.

La società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL/SSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

La società, nell’attuazione del piano di sviluppo locale/strategia di sviluppo locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà fino al 31.12.2050, e comunque almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale (SSL) e della Strategia CLLD, e potrà essere prorogata oltre la scadenza del termine con le modalità stabilite dagli artt. 10 e ss.

Statuto integrale di G.A.L. Valle del Belìce